covid - La limitazione della libertà personale


SUBMITTED BY: dax74

DATE: Jan. 11, 2021, 6:05 p.m.

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  1. La limitazione della libertà personale, diritto tutelato dalla Costituzione all’art.13
  2. L‘articolo 13 della Costituzione prevede che la libertà personale è inviolabile.
  3. La misura che limita tale libertà adottata per far fronte all’emergenza dall’ordinamento italiano è quella della “quarantena”.
  4. Il primo atto a prevederla è l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 che compie una distinzione tra quarantena con sorveglianza attiva e permanenza domiciliare fiduciaria.
  5. L’art. 1, c. 1, dell’ordinanza prevede che le Autorità sanitarie competenti sul territorio debbano disporre la quarantena con sorveglianza attiva per quattordici giorni nei confronti di coloro che abbiano avuto contatti stretti con casi di Covid-19.
  6. L’art. 1, c. 3, invece, prescrive la permanenza domiciliare fiduciaria (per un periodo di tempo non espressamente indicato, ma si ritiene per i medesimi quattordici giorni previsti dal comma 1) per coloro che siano rientrati dalle aree della Cina interessate dall’epidemia negli ultimi quattordici giorni.
  7. Quanto previsto dall’ordinanza ministeriale trova una sostanziale conferma nel decreto-legge n.6 del 23 febbraio 2020.

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